Il cliente può presentare un reclamo alla Società con una delle seguenti modalità:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a
Consultinvest Investimenti SIM
Direzione Compliance
Via Mercato, 3
20121 Milano
- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: reclami@consultinvest.it
- fax da inviare al numero 02/87152422
- posta elettronica certificata (PEC): l3112004conssim@legalmail.it
Il reclamo deve contenere i dati anagrafici del cliente e la sua sottoscrizione, l’indicazione dei rapporti oggetto di contestazione e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.
La società provvede a fornire al cliente un primo riscontro limitato all’avvenuta ricezione del reclamo, preannunciando le tempistiche entro le quali la replica sarà inviata, vale a dire non oltre 60 giorni dalla data di ricezione per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, e non oltre 45 giorni per i reclami relativi a prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi.
Con riferimento ai servizi di investimento, se il cliente non è soddisfatto della replica ricevuta potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB a cui CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM ha aderito tramite l’associazione di categoria Assoreti.
L’ACF è competente per le controversie tra investitori e intermediari relative alle presunte violazioni di obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori; sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dei predetti obblighi e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
- non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.
Si precisa che il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenuti nei contratti.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it
Per questioni attinenti ai prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativi, in mancanza di risposta scritta entro il termine previsto di 45 giorni, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il cliente, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it; posta ordinaria: email@ivass.it). Per ulteriori informazioni, si invita a consultare la pagina dedicata dell’IVASS (https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html).
Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SIM, il cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SIM – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso, si ricorda che l’esperimento del procedimento di mediazione, in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.