Il cliente può presentare un reclamo alla Società con una delle seguenti modalità:
- posta ordinaria o raccomandata indirizzata a
Consultinvest Investimenti SIM
Direzione Compliance
Via Camperio, 8
20123 Milano
- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: reclami@consultinvest.it
- fax da inviare al numero 02/87152422
- posta elettronica certificata (PEC): l3112004conssim@legalmail.it
Il reclamo deve contenere i dati anagrafici del cliente e la sua sottoscrizione, l’indicazione dei rapporti oggetto di contestazione e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.
La società provvede a fornire al cliente un primo riscontro limitato all’avvenuta ricezione del reclamo, preannunciando le tempistiche entro le quali la replica sarà inviata, vale a dire non oltre 60 giorni dalla data di ricezione per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento.
Se il cliente non è soddisfatto della replica ricevuta potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB a cui CONSULTINVEST INVESTIMENTI SIM ha aderito tramite l’associazione di categoria Assoreti.
L’ACF è competente per le controversie tra investitori e intermediari relative alle presunte violazioni di obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori; sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dei predetti obblighi e quelli che non hanno natura patrimoniale.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
- non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.
Si precisa che il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenuti nei contratti.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.acf.consob.it