Modena, 19 luglio 2019
Oggetto: Modifiche al “Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Comuni di Investimento Consultinvest”.
Si informa che Consiglio di Amministrazione SGR in data 25 giugno 2019 ha approvato alcune modifiche al Regolamento unico di gestione dei fondi Consultinvest, riferite 1) alla schiera dei soggetti ammessi alla sottoscrizione della “Classe I” e 2) al Fondo Risparmio Italia.
1. Modifica soggetti ammessi alla sottoscrizione della Classe I dei fondi Consultinvest
Nella sezione A) (Scheda identificativa) del regolamento è stato ampliato il novero di soggetti che possono sottoscrivere la Classe “I”, modificando l’attuale enunciazione presente nel regolamento dei fondi, prevedendo, in luogo di una rigida elencazione dei soggetti che possono sottoscrivere le quote delle classi istituzionali dei fondi, un richiamo ai soggetti definiti “Clienti professionali di diritto” ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB, approvato con delibera 20307 del 15/2/2018, nella versione tempo per tempo vigente.
2. Fondo Risparmio Italia - Modifiche derivanti dalla normativa in materia di PIR
2.1 Novità introdotte dalla nuova legge di bilancio 2019
A fronte delle novità introdotte dalla nuova legge di bilancio 2019 e precisamente, rispetto a quanto stabilito dal comma 102 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2017, il comma 212 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2019 che introduce due ulteriori vincoli di investimento, ossia l’obbligo di investire almeno il 3,5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e per almeno il 3,5 per cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio italiano o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, previa valutazione anche del mercato, Consultinvest SGR allo stato attuale non ha declinato i nuovi vincoli nella politica di investimento dei “PIR Compliant”.
Pertanto, nella sezione A) (Scheda identificativa) e nella sezione B) (Caratteristiche del Prodotto) – nel capitolo 1, parte 1.1. relativa al fondo “CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA” - è stata introdotta una modifica formale volta a precisare che, a seguito dell’emanazione della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (la “Legge di Stabilità 2019”) le Classi di quote denominate “PIR” e “PIR-E” non soddisfano i requisiti richiesti dalla Legge di Stabilità 2019 e quindi non rientrano tra gli investimenti qualificati ai sensi della Legge di Stabilità 2019 destinati ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente, tali piani non beneficiano dell’agevolazione fiscale prevista dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (la “Legge di Stabilità 2017”).
Le classi PIR e PIR-E possono continuare ad essere validamente sottoscritte da clienti che hanno già sottoscritto le medesime classi prima del 31/12/2018.
2.2 Specifiche riguardanti talune tipologie di strumenti finanziari acquisibili dal fondo come previsto e comunicato dall’Agenzia dell’Entrate nella Circolare n.3/E del 26 febbraio 2018 e specifiche introdotte dalla legge di Bilancio per il 2018.
Nel Capitolo 1, parte 1.1 relativa al fondo “CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA, paragrafo relativo alla “Politica di investimento”, è stata apportata come modifica l’eliminazione del riferimento relativo alle imprese “che svolgono attività diverse da quella immobiliare” al fine di allineare compiutamente il testo del Regolamento con quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Stabilità 2018”) che all’art. 1 comma 80 – aveva previsto la possibilità che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, gli strumenti finanziari emessi da società immobiliari possono rientrare anche tra gli investimenti qualificati e contribuire alla determinazione della soglia del 70% del PIR.
Inoltre, sempre nel Paragrafo relativo alla Politica di investimento viene inserita la specifica “fiscalmente” nei seguenti termini “…imprese che sono residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano ovvero in Stati Membri dell’Unione Europea…” allineandosi così alle specifiche terminologie previste dalla Circolare dell’Agenzia dell’Entrate n.3/E del 26 febbraio 2018.
Le modifiche di cui ai punti 1) e 2) avranno efficacia a partire dal 22 luglio 2019, con la sola eccezione della modifica (esplicitata nell’ambito del punto 2.2)) riguardante l’eliminazione del divieto di investire in soggetti operanti nel settore immobiliare, incidendo sulla politica di investimento del fondo, e pertanto soggetta a sospensiva, entrerà in vigore decorsi i 40 giorni dalla pubblicazione sul sito della società (22 luglio 2019), quindi a partire dal 2 settembre 2019.
Maggiori ragguagli sono disponibili presso i collocatori dei fondi Consultinvest.
Il nuovo testo completo ed il dettaglio delle variazioni sono disponibili sul sito www.consultinvest.it alla seguente sezione “SGR/Documentazione/Regolamento unico di gestione Consultinvest”.
La SGR fornirà gratuitamente a tutti i Partecipanti che ne faranno richiesta copia del testo aggiornato del nuovo Regolamento modificato.